Con l’ordinanza n. 4498/2026, la Corte di Cassazione ha esaminato la questione dell’esenzione IMU per l’abitazione principale nel caso in cui due unità immobiliari contigue, intestate separatamente ai coniugi, siano di fatto utilizzate come un’unica abitazione familiare.La vicenda trae origine dal ricorso presentato dalla moglie contro un avviso di accertamento relativo al proprio immobile, mentre l’appartamento intestato al marito beneficiava già dell’esenzione. La contribuente sosteneva che anche il suo immobile dovesse essere considerato esente, in quanto parte integrante della dimora abituale della famiglia.Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall’art. 1 della Legge n. 160/2019: il comma 740 individua il presupposto dell’imposta nel possesso degli immobili, mentre il comma 741, lett. b), definisce l’“abitazione principale” come l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente, escludendo dall’agevolazione le categorie catastali A/1, A/8 e A/9.La giurisprudenza, anche alla luce della sentenza n. 209/2022 della Corte costituzionale, ha precisato che l’esenzione spetta al singolo contribuente solo se, con riferimento al proprio immobile, risultano contemporaneamente soddisfatti i requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale. Nel caso in esame, tuttavia, la Cassazione ha escluso la possibilità di riconoscere una duplice esenzione. I giudici hanno infatti attribuito rilievo all’utilizzo concreto delle due unità, considerate nella sostanza come un’unica abitazione familiare, ritenendo che tale situazione non consenta di configurare due distinte abitazioni principali ai fini IMU. Inoltre, non è stata fornita prova di circostanze idonee a dimostrare una reale separazione delle dimore — come, ad esempio, una crisi del rapporto coniugale o altre esigenze oggettive — tali da giustificare la qualificazione di ciascun immobile come abitazione principale autonoma. In conclusione, la semplice intestazione separata di unità contigue non è sufficiente a ottenere una duplicazione dell’esenzione fiscale quando, in concreto, gli immobili sono destinati a soddisfare un’unica esigenza abitativa del nucleo familiare.

Sentenza del 13/10/2022 n. 209 – Corte Costituzionale

E’ incostituzionale la normativa IMU che non consente a entrambi i coniugi la fruizione dell’esenzione IMU prima casa sui rispettivi immobili ove gli stessi risiedano e vivano stabilmente e singolarmente, avendovi fissato la propria abitazione principale disgiunta rispetto all’altro coniuge. Spiega, infatti, la Consulta che nell’attuale contesto caratterizzato dall’aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall’evoluzione dei costumi, è sempre più frequente l’ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, per ricongiungersi periodicamente, ad esempio nel fine settimana. In tali casi non ritenere sufficiente, ai fini dell’agevolazione IMU, la sussistenza dei requisiti della residenza e della dimora abituale presso un determinato immobile, è, secondo i giudici costituzionali discriminatorio rispetto a chi, in possesso di pari requisiti, ne beneficia in quanto singolo o convivente di fatto. In conclusione non può essere evocato l’obbligo di coabitazione stabilito per i coniugi dall’art. 143 del codice civile, dal momento che una determinazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro di stabilire residenze disgiunte. Di conseguenza dalla norma censurata deve essere espunto il riferimento al “nucleo familiare” in quanto discriminatorio rispetto alla logica che consente al singolo o ai conviventi di fatto di godere pro capite delle esenzioni per i rispettivi immobili.

Fonte: Dipartimento della Giustizia Tributaria