Il regime forfettario prevede, ai sensi dell’art. 1, comma 65, della Legge n. 190/2014, l’applicazione di un’imposta sostitutiva ridotta al 5% per le imprese e i professionisti che si trovano nei primi cinque anni di attività, la cosiddetta fase di start-up.

L’aliquota agevolata del 5%, in alternativa a quella ordinaria del 15%, può essere applicata solo al ricorrere di determinati requisiti. In particolare, la norma stabilisce che, per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e per i quattro successivi, l’aliquota è fissata al 5% a condizione che:

  • il contribuente non abbia svolto, nei tre anni precedenti l’avvio dell’attività, attività d’impresa, artistica o professionale, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività intrapresa non rappresenti una mera continuazione di un’attività precedentemente esercitata come lavoro dipendente o autonomo, fatta eccezione per i casi di pratica obbligatoria prevista per l’accesso a determinate professioni;
  • nel caso di prosecuzione di un’attività precedentemente svolta da un altro soggetto, i ricavi o compensi realizzati da quest’ultimo nell’anno precedente non abbiano superato il limite previsto dal comma 54 della stessa legge.

Chiarito che l’agevolazione si applica complessivamente per cinque periodi d’imposta, sorgono alcuni dubbi in merito alla corretta individuazione del momento iniziale del quinquennio. A questo proposito può risultare utile il richiamo alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 2012, emanata con riferimento al regime di vantaggio.

In tale documento di prassi, anche sulla base del provvedimento n. 185820/2011, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che, per individuare il periodo d’imposta di avvio di una nuova attività produttiva, non è sufficiente fare riferimento alla semplice apertura della partita IVA. Occorre invece considerare l’effettivo inizio dell’attività, che coincide con la prima realizzazione di operazioni attive tipiche oppure con il sostenimento di operazioni passive strettamente funzionali all’attività stessa. Rientrano tra queste anche le attività preparatorie, come l’acquisto di beni strumentali o di beni destinati alla rivendita, nonché le spese sostenute per poter erogare prestazioni di servizi.

Tali indicazioni appaiono applicabili anche al regime forfettario con aliquota al 5%, in quanto sia il regime di vantaggio (art. 27, comma 1, D.L. n. 98/2011) sia il regime forfettario (art. 1, comma 65, L. n. 190/2014) fanno riferimento al medesimo concetto di “attività iniziata”.

Di conseguenza, ai fini del calcolo del quinquennio agevolato, rileva il primo anno di effettivo svolgimento dell’attività, comprensivo delle fasi preparatorie necessarie all’avvio, come ad esempio la locazione dei locali, l’installazione di impianti o l’acquisto di attrezzature. La sola apertura della partita IVA, se non accompagnata da tali attività, non è invece sufficiente a far decorrere il periodo agevolato.