
1 premessa
Con il DL 31.12.2025 n. 200, pubblicato sulla G.U. 31.12.2025 n. 302, sono state previste numerose proroghe e differimenti di termini (c.d. decreto “Milleproroghe”).
Il DL 200/2025 è entrato in vigore il 31.12.2025, giorno stesso della sua pubblicazione.
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 200/2025.
Il DL 200/2025 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
2 obbligo di assicurazione per rischi catastrofali – Differimento del termine per alcune categorie
Gli artt. 15 co. 2 e 16 co. 2 del DL 200/2025 hanno prorogato dal 31.12.2025 al 31.3.2026 il termine entro cui devono adempiere all’obbligo di stipula delle polizze catastrofali:
- le micro e piccole imprese turistico ricettive;
- le micro e piccole imprese del settore della somministrazione di alimenti e bevande;
- le imprese della pesca e dell’acquacoltura.
2.1 Obbligo di stipula di polizze catastrofali
La proroga interviene sull’art. 1 co. 101 – 111 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), che ha introdotto l’obbligo di stipulare un’assicurazione da parte delle imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, a copertura dei danni:
- relativi ai beni individuati all’art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali);
- direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).
2.2 termini per l’adeguamento
Il DL 28.3.2025 n. 39, conv. L. 27.5.2025 n. 78, ha stabilito scadenze differenziate in base alle dimensioni dell’impresa:
- per le grandi imprese, la polizza catastrofale doveva essere stipulata entro il 31.3.2025, con la previsione che le sanzioni si applichino decorsi 90 giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo (quindi dal 30.6.2025);
- per le medie imprese, il termine era quello dell’1.10.2025;
- per le piccole e micro imprese, il termine era quello del 31.12.2025.
L’art. 16 co. 2 del DL 200/2025 ha disposto un rinvio al 31.3.2026 di tale ultimo termine con riferimento alle micro e piccole imprese:
- che esercitano attività di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’art. 5 della L. 287/91;
- turistico ricettive.
Per le imprese della pesca e dell’acquacoltura (indipendentemente dalle dimensioni), il termine è stato rinviato al 31.3.2026 dall’art. 15 co. 2 del DL 200/2025, che è intervenuto sull’art. 19 co. 1-quater del DL 202/2024 convertito.
2.3 Sanzioni
La stipula dell’assicurazione è obbligatoria e dell’inadempimento a detto obbligo si deve tener conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche”, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Il DLgs. 184/2025 (c.d. “codice degli incentivi”), in vigore dall’1.1.2026, ha specificato che l’inadempimento dell’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni, di cui all’art. 1 co. 101 della L. 213/2023, costituisce causa di esclusione dalle agevolazioni (art. 9 co. 1 lett. f)).
L’esclusione, tuttavia, non opera per:
- gli incentivi fiscali erogati senza istruttoria, definiti “incentivi a erogazione automatica”;
- gli incentivi contributivi.
A contrario se ne deduce che, per gli incentivi fiscali che prevedono lo svolgimento di attività istruttorie valutative, la stipula delle assicurazioni in oggetto è necessaria, pena l’esclusione dall’accesso alla misura.
3 proroga della possibilità di svolgere con modalità semplificate le assemblee di società ed enti
L’art. 4 co. 11 del DL 200/2025 differisce al 30.9.2026 la possibilità di svolgere le assemblee di società ed enti con le modalità semplificate consentite durante l’epidemia da COVID-19 (ai sensi dell’art. 106 del DL 18/2020 convertito).
3.1 semplificazioni ammesse
In particolare, fino alla suddetta data del 30.9.2026, vi sarà la possibilità di:
- prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (co. 2 primo periodo del citato art. 106);
- svolgere le assemblee, sempre a prescindere da diverse disposizioni statutarie, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio (co. 2 secondo periodo del citato art. 106). Questa previsione riconosce la possibilità di tenere assemblee “virtuali”, ossia prive di un luogo fisico di convocazione;
- consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479 co. 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (co. 3 del citato art. 106);
- obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate, quelle ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e quelle con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante), alla partecipazione all’assemblea tramite il Rappresentante designato (co. 4, 5 e 6 del citato art. 106). Al riguardo, peraltro, l’art. 11 co. 1 della L. 21/2024 (c.d. “Legge Capitali”), inserendo il nuovo art. 135-undecies.1 nel DLgs. 58/98, ha stabilizzato il principio secondo cui lo statuto delle società quotate (e di quelle ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione) può prevedere che l’intervento in assemblea e l’esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite Rappresentante designato dalla società. Ne deriva che, in tali realtà societarie, la norma transitoria si rende applicabile solo nel caso in cui il relativo statuto non abbia già recepito tale opzione.
Tali disposizioni si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni (co. 8-bis dell’art. 106 del DL 18/2020 convertito).
3.2 Assemblee “tenute” entro il 30.9.2026
Al fine di utilizzare le semplificazioni della disciplina emergenziale, l’assemblea dovrà essere “tenuta” entro il 30.9.2026 e non semplicemente “convocata”.
3.3 Applicazione ai Consigli di amministrazione e Collegi sindacali
Nonostante l’assenza di specifiche indicazioni normative è da ritenere che il ricorso “agevolato” a riunioni “a distanza” sia praticabile anche per i Consigli di amministrazione e i Collegi sindacali (cfr. il documento di ricerca CNDCEC-FNC 18.3.2020).
4 superbonus – comunicazione delle spese sostenute nel 2026
Con riguardo agli interventi agevolati con il superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020, l’art. 1
co. 8 del DL 200/2025 estende l’obbligo di comunicazione previsto, ai sensi dell’art. 3 del DL 39/2024 e del DPCM 17.9.2024, nei confronti:
- dell’ENEA, per gli interventi superbonus di riqualificazione energetica;
- del “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” (PNCS), per gli interventi superbonus antisismici.
In particolare, tale obbligo di comunicazione viene esteso alle spese sostenute nel 2026, con riferimento agli interventi di cui all’art. 2 co. 3-ter.1 del DL 11/2023.
Si tratta degli interventi agevolati con il superbonus al 110% per le spese sostenute nel 2026 (nei limiti delle risorse disponibili), in quanto al contempo:
- riguardano lavori di ricostruzione di cui all’art. 119 co. 1-ter e 4-quater del DL 34/2020 effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici, verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6.4.2009 e a far data dal 24.8.2016, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- le istanze per la richiesta di contributo per la ricostruzione sono state presentate dal 30.3.2024;
- per tali spese viene esercitata l’opzione di cessione del credito o sconto sul corrispettivo ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020.
5 proroga per l’aggiornamento catastale delle strutture ricettive all’aperto
L’art. 16 co. 3 del DL 200/2025, modificando i co. 3 e 6 dell’art. 7-quinquies del DL 113/2024 convertito, proroga ulteriormente dal 15.12.2025 al 15.12.2026 il termine entro cui gli intestatari delle strutture ricettive all’aperto devono presentare gli atti di aggiornamento catastale, in ragione dei criteri di stima ad hoc introdotti dal predetto art. 7-quinquies del DL 113/2024.
5.1 criteri di stima catastale per le strutture ricettive all’aperto
A partire dall’1.1.2025, ai fini della stima diretta per determinare la rendita catastale delle strutture ricettive all’aperto:
- sono esclusi gli “allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione” (quali caravan, roulotte e case mobili) ubicati nelle predette strutture ricettive all’aperto;
- il valore delle aree destinate al pernottamento viene aumentato, rispetto all’ordinario valore di mercato, in misura pari all’85% per le aree attrezzate per i predetti allestimenti mobili di pernottamento, o al 55% per le aree non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti.
5.2 obbligo di aggiornamento catastale
A fronte delle previsioni di cui all’art. 7-quinquies del DL 113/2024, gli intestatari delle strutture ricettive all’aperto devono presentare, dall’1.1.2025 ed entro il 15.12.2026:
- gli atti di aggiornamento geometrico della mappa catastale, ai sensi dell’art. 8 della L. 679/69;
- gli atti di aggiornamento della rendita catastale mediante DOCFA, di cui al DM 701/94.
5.3 efficacia delle rendite catastali rideterminate
Per gli atti di aggiornamento catastale presentati entro il 15.12.2026 in ragione dei criteri di stima introdotti dall’art. 7-quinquies del DL 113/2024, le rendite rideterminate delle strutture ricettive all’aperto hanno effetto già dall’1.1.2025 anche ai fini dell’IMU.
6 Aiuti di Stato e aiuti “de minimis” – ulteriore Proroga dei termini per la notifica degli atti di recupero
L’art. 15 co. 3 del DL 200/2025 estende ulteriormente la disciplina di cui all’art. 3 co. 6 del DL 215/2023 convertito, in materia di termini per la notifica degli atti di recupero degli aiuti di Stato.
Vengono infatti prorogati di due anni i termini, in scadenza tra il 31.12.2023 e il 31.12.2027 (prima 31.12.2025), per la notifica degli atti e degli avvisi di accertamento, al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti “de minimis”:
- non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione (c.d. “aiuti automatici”);
- oppure subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è però determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati (c.d. “aiuti semiautomatici”);
- per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto all’adempimento degli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).
Inoltre, è stabilito che non si applicano le riduzioni dei termini decadenziali per le attività di controllo previste da specifiche disposizioni di legge.
7 rinvio dell’applicazione dei nuovi testi unici fiscali
L’art. 4 co. 1-5 del DL 200/2025 ha disposto lo slittamento, dall’1.1.2026 all’1.1.2027, dell’applicazione dei seguenti Testi unici emanati in attuazione della riforma fiscale di cui alla L. 111/2023:
- Testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali (DLgs. 5.11.2024 n. 173);
- Testo unico dei tributi erariali minori (DLgs. 5.11.2024 n. 174);
- Testo unico della giustizia tributaria (DLgs. 14.11.2024 n. 175);
- Testo unico in materia di versamenti e di riscossione (DLgs. 24.3.2025 n. 33);
- Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti (DLgs. 1.8.2025 n. 123).
Il rinvio al 2027 consente di allineare l’applicazione dei Testi unici già emanati con quelli che lo saranno nel corso del 2026.
