
L’obbligo di possesso della c.d. “polizza catastrofale” è stato introdotto dall’art. 1 commi da 101 a 111 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) e si concretizza nella stipula di un’assicurazione da parte delle imprese, a copertura dei danni relativi alle immobilizzazioni materiali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali (terremoti, alluvioni, e così via) verificatisi sul territorio nazionale.
La decorrenza di tale obbligo è stata prorogata con vari interventi normativi e ridefinita con il DL 39/2025, che ha fissato diverse date di entrata in vigore, a partire dal 1° aprile 2025 per le grandi imprese fino al 31 dicembre 2025 per le piccole e micro imprese, con un ulteriore rinvio al 31 marzo 2026 per quelle del turismo e della ristorazione disposto dal DL 200/2025 (c.d. “Milleproroghe”).
Si ricorda che la polizza catastrofale è determinante al fine dell’ottenimento di eventuali sovvenzioni pubbliche.
Infatti, la legge prevede espressamente che l’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese rilevi nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
A fini INAIL, la norma ha ovviamente grande rilievo in rapporto agli Avvisi ISI, tanto è vero che in occasione della pubblicazione del Bando 2025 l’Istituto assicuratore ha espressamente previsto al punto 7 che “i soggetti destinatari, tenuti all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., devono aver stipulato un contratto di assicurazione a copertura dei danni – ai beni di cui all’art. 2424 c.c. comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3)19 – cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali come previsto dall’art. 1 commi da 101 a 111 L. 213/2023, laddove già vigente in relazione a quanto previsto per la specifica tipologia di impresa”.
Va tuttavia considerato che la nuova normativa è imperativa e a carattere generale e va quindi, in base al principio dell’etero integrazione del contratto e degli atti amministrativi, a integrare anche il contenuto dei Bandi ISI 2022-2024 che non prevedevano l’obbligo della polizza catastrofale.
Del resto, è evidente che la disposizione normativa, pur recitando “si deve tenere conto”, non attribuisce facoltà discrezionali all’amministrazione individuando una condizione necessaria nella stipula della polizza per la erogazione del contributo pubblico.
Nell’intento di bilanciare il principio dell’affidamento con quello della legittimità degli atti amministrativi, l’INAIL pertanto verificherà il rispetto dell’obbligo di stipula della copertura assicurativa per i rischi catastrofali richiedendo anche alle aziende per le quali il provvedimento di concessione sia stato già emesso, ma il pagamento non sia ancora avvenuto, di inviare la predetta polizza poiché l’Istituto assicuratore non può procedere all’erogazione senza di essa.
Infatti, come evidenziato, la stipula della polizza assicurativa per i rischi catastrofali rappresenta una condizione necessaria per la validità e l’erogazione dei contributi previsti dal Bando ISI, con impatti diretti sulla legittimità della concessione dei fondi pubblici.
Pertanto, l’INAIL sta comunicando via PEC alle aziende che, in caso di inadempimento all’obbligo di stipula della polizza, le istruttorie inerenti il finanziamento in oggetto avranno esito negativo.
In particolare, il datore di lavoro, qualora non abbia ancora ricevuto l’erogazione del finanziamento, dovrà trasmettere tempestivamente tramite PEC alla competente sede INAIL, copia della polizza stipulata accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale, fra l’altro, si attesti che la copertura assicurativa è conforme ai requisiti di legge.
Le sedi INAIL sono a disposizione delle aziende che ricevono la comunicazione per fornire l’assistenza necessaria.
